IL RETTORE Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 dicembre 1990, n. 341; Vista la delibera del consiglio della facolta' di architettura dell'8 maggio 1995; Vista la delibera del senato accademico del 19 giugno 1995; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno 1995; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 dicembre 1995 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in "pianificazione del territorio e dell'ambiente"; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano e' modificato come appresso: Titolo III SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Normativa generale) Art. 90. - Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione: 1) scienza dei polimeri "Giulio Natta" (facolta' di ingegneria); 2) sintesi chimica "Adolfo Quilico" (facolta' di ingegneria); 3) modellazione e simulazione dei processi chimici (facolta' di ingegneria); 4) scienza e tecnologia dei materiali (facolta' di ingegneria); 5) costruzioni in cemento armato "Fratelli Pesenti" (facolta' di ingegneria); 6) calcolo delle strutture (facolta' di ingegneria); 7) ingegneria clinica (facolta' di ingegneria); 8) restauro dei monumenti (facolta' di architettura); 9) pianificazione del territorio e dell'ambiente (facolta' di architettura). Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente specificato per ogni singola scuola. Art. 113 (Scuola di specializzazione in pianificazione del territorio e dell'ambiente). - 1. E' istituita la scuola di specializzazione in pianificazione del territorio e dell'ambiente presso il Politecnico di Milano. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della pianificazione del territorio e dell'ambiente e riguarda quindi i metodi e le tecniche di analisi; le problematiche dell'uso e della conservazione delle risorse ambientali; lo studio del sistema della mobilita' per la conseguente formazione di piani e progetti per la definizione di politiche di governo delle trasformazioni urbane e territoriali. La scuola rilascia il titolo di specialista in "pianificazione del territorio e dell'ambiente". 2. Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno 600 ore di insegnamento, di cui almeno 260 ore di lezioni teoriche e le restanti di attivita' pratiche guidate di progettazione. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura e il dipartimento di scienze del territorio. Per corsi programmati con particolari approfondimenti tematici i docenti potranno essere richiesti alla facolta' di ingegneria dello stesso Politecnico. 3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 25 per ciascun anno di corso per un totale di 50 specializzandi. 4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facolta' di architettura e dei corsi di laurea in ingegneria edile, civile edile e ambiente e territorio. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola anche coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi di legge, a quelli richiesti nel comma precedente. 5. Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, quando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, comprese le attivita' pratiche, di laboratorio e di eventuale tirocinio; la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica e la eventuale propedeuticita' degli insegnamenti; le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta. 6. Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 260 ore di lezioni teoriche delle 600 ore complessive di didattica: Area 1. Storia, teoria e strumenti della pianificazione. Settori: H10B Architettura del paesaggio e del territorio; H12X Storia dell'architettura; H13X Restauro; H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; H14B Urbanistica. Area 2. Scienze sociali, economiche, politiche e giuridicoamministrative. Settori: G01X Economia ed estimo rurale; H09X Istituzioni di diritto pubblico; H15X Estimo; I05B Fisica tecnica ambientale; M06A Geografia; M06B Geografia economico-politica; N10X Diritto amministrativo; P01A Economia politica; P01B Politica economica; P01E Econometria; P01J Economia regionale; P01H Economia dello sviluppo; P01I Economia dei settori produttivi; Q05A Sociologia generale; Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio. Area 3. Difesa dell'ambiente. Settori: D02B Geologia applicata; E03A Ecologia; F22A Igiene generale e applicata; G03A Assestamento forestale e selvicoltura; H06X Geotecnica; H07X Scienza delle costruzioni; H09A Tecnologia dell'architettura. Area 4. Reti e trasporti. Settori: H01B Costruzioni idrauliche; H02X Ingegneria sanitaria e ambientale; H03X Strade, ferrovie e aeroporti; H04X Trasporti; P01J Economia regionale. Area 5. Metodi e tecniche per la pianificazione. Settori: A04B Ricerca operativa; E03A Ecologia; H05X Topografia; H11X Disegno; H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; K05B Informatica; S01A Statistica; S02X Statistica economica. 7. All'inizio di ciascun corso il consiglio della scuola sceglie gli eventuali corsi opzionali che possono costituire orientamento all'interno della specializzazione. Le attivita' pratiche guidate, di laboratorio e di eventuale tirocinio saranno svolte sotto la guida di uno o piu' docenti designati dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra-universitari. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 14 febbraio 1996 Il rettore: DE MAIO