IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  del  Politecnico di Milano, approvato con regio
decreto 20 aprile  1939,  n.  1028,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 dicembre 1990, n. 341;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  della facolta' di architettura
dell'8 maggio 1995;
  Vista la delibera del senato accademico del 19 giugno 1995;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  del  27  giugno
1995;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 14 dicembre  1995  relativo  all'istituzione  della
scuola  di  specializzazione  in  "pianificazione  del  territorio  e
dell'ambiente";
                              Decreta:
  Lo statuto del Politecnico di Milano e' modificato come appresso:
                             Titolo III
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                        (Normativa generale)
  Art. 90. - Presso  il  Politecnico  di  Milano  sono  istituite  le
seguenti scuole di specializzazione:
   1) scienza dei polimeri "Giulio Natta" (facolta' di ingegneria);
   2) sintesi chimica "Adolfo Quilico" (facolta' di ingegneria);
   3)  modellazione  e  simulazione dei processi chimici (facolta' di
ingegneria);
   4) scienza e tecnologia dei materiali (facolta' di ingegneria);
   5) costruzioni in cemento armato "Fratelli Pesenti"  (facolta'  di
ingegneria);
   6) calcolo delle strutture (facolta' di ingegneria);
   7) ingegneria clinica (facolta' di ingegneria);
   8) restauro dei monumenti (facolta' di architettura);
   9)  pianificazione  del  territorio  e  dell'ambiente (facolta' di
architettura).
  Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente
specificato per ogni singola scuola.
  Art.  113  (Scuola  di  specializzazione  in   pianificazione   del
territorio   e  dell'ambiente).  -  1.  E'  istituita  la  scuola  di
specializzazione in pianificazione  del  territorio  e  dell'ambiente
presso il Politecnico di Milano.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel  settore
professionale della pianificazione del territorio e  dell'ambiente  e
riguarda  quindi  i metodi e le tecniche di analisi; le problematiche
dell'uso e della conservazione delle risorse  ambientali;  lo  studio
del  sistema della mobilita' per la conseguente formazione di piani e
progetti  per  la  definizione  di   politiche   di   governo   delle
trasformazioni urbane e territoriali.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in "pianificazione del
territorio e dell'ambiente".
  2. Il corso degli studi ha la durata di due anni e  prevede  almeno
600  ore di insegnamento, di cui almeno 260 ore di lezioni teoriche e
le restanti di attivita' pratiche guidate di progettazione.
  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della
scuola la facolta' di architettura e il dipartimento di  scienze  del
territorio.  Per  corsi  programmati  con particolari approfondimenti
tematici  i  docenti  potranno  essere  richiesti  alla  facolta'  di
ingegneria dello stesso Politecnico.
  3.  Tenendo  presente  i  criteri  generali per la regolamentazione
dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge  n.  341/1990
ed  in  base  alle  risorse  umane e finanziarie ed alle strutture ed
attrezzature disponibili, la scuola  e'  in  grado  di  accettare  un
numero  massimo  di  iscritti  determinato  in 25 per ciascun anno di
corso per un totale di 50 specializzandi.
  4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea delle facolta'  di  architettura  e  dei
corsi  di  laurea  in  ingegneria  edile,  civile  edile e ambiente e
territorio.
  Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola anche coloro che
siano in possesso del titolo di studio conseguito presso  universita'
straniere  e  che  sia  equipollente,  ai  sensi  di  legge, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  5. Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in
conformita' al regolamento didattico di Ateneo, e nel rispetto  della
liberta'   di   insegnamento,   l'articolazione   della   scuola   di
specializzazione ed il relativo piano degli studi.
  Determina pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con  la  loro  suddivisione,  quando necessaria, in moduli
didattici;
   la  tipologia  delle  forme  didattiche,  comprese  le   attivita'
pratiche, di laboratorio e di eventuale tirocinio;
   la  suddivisione  nei periodi temporali dell'attivita' didattica e
la eventuale propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
  6. Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al
precedente art. 5,  il  consiglio  della  scuola  dovra'  comprendere
nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate
260 ore di lezioni teoriche delle 600 ore complessive di didattica:
Area 1. Storia, teoria e strumenti della pianificazione.
  Settori:
   H10B Architettura del paesaggio e del territorio;
   H12X Storia dell'architettura;
   H13X Restauro;
   H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
   H14B Urbanistica.
Area     2.     Scienze     sociali,    economiche,    politiche    e
giuridicoamministrative.
  Settori:
   G01X Economia ed estimo rurale;
   H09X Istituzioni di diritto pubblico;
   H15X Estimo;
   I05B Fisica tecnica ambientale;
   M06A Geografia;
   M06B Geografia economico-politica;
   N10X Diritto amministrativo;
   P01A Economia politica;
   P01B Politica economica;
   P01E Econometria;
   P01J Economia regionale;
   P01H Economia dello sviluppo;
   P01I Economia dei settori produttivi;
   Q05A Sociologia generale;
   Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.
Area 3. Difesa dell'ambiente.
  Settori:
   D02B Geologia applicata;
   E03A Ecologia;
   F22A Igiene generale e applicata;
   G03A Assestamento forestale e selvicoltura;
   H06X Geotecnica;
   H07X Scienza delle costruzioni;
   H09A Tecnologia dell'architettura.
Area 4. Reti e trasporti.
  Settori:
   H01B Costruzioni idrauliche;
   H02X Ingegneria sanitaria e ambientale;
   H03X Strade, ferrovie e aeroporti;
   H04X Trasporti;
   P01J Economia regionale.
Area 5. Metodi e tecniche per la pianificazione.
  Settori:
   A04B Ricerca operativa;
   E03A Ecologia;
   H05X Topografia;
   H11X Disegno;
   H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
   K05B Informatica;
   S01A Statistica;
   S02X Statistica economica.
  7. All'inizio di ciascun corso il consiglio  della  scuola  sceglie
gli  eventuali  corsi  opzionali  che possono costituire orientamento
all'interno della specializzazione. Le attivita' pratiche guidate, di
laboratorio e di eventuale tirocinio saranno svolte sotto la guida di
uno o piu' docenti designati dal consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,   svolta  in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra-universitari.
  L'Universita',  su  proposta del consiglio della scuola, stabilisce
convenzioni  con  enti  pubblici   o   privati   con   finalita'   di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  luglio
1980,  n.  382  e  del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 14 febbraio 1996
                                                  Il rettore: DE MAIO